Informativa sulla Privacy
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi degli artt. 13–14 Reg. UE 2016/679 (GDPR)
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
Scuola di Psicoterapia Erich Fromm (SPEF)
Sede di Prato · Sede di Padova
1 Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la SEF Società Erich Fromm Polo Psicodinamiche SRL (SEF SRL), con sede legale in Via Giotto 49, 59100 Prato (PO), Italia – P. IVA 05226740487.
La Scuola di Psicoterapia Erich Fromm (SPEF) è una sua estensione, accreditata dal Ministero.
Contatti del Titolare del trattamento, anche per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR ai sensi dell'art. 10 che segue:
2 Categorie di dati trattati
Dati anagrafici e di contatto
Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, partita IVA, dati di iscrizione ad Albi professionali, residenza, recapiti telefonici, indirizzi e-mail.
Dati amministrativi e contrattuali
Titolo di studio, abilitazione professionale, iscrizione all'Albo, titoli accademici e formativi in genere, documentazione di iscrizione, contratto individuale, dati relativi a rette e pagamenti, posizione amministrativa, corrispondenza con la Segreteria.
Dati formativi
Registro presenze (RPI e registro ufficiale), elaborati, tesi, valutazioni, esiti degli esami, documentazione di tirocinio.
Con riferimento all'analisi personale e didattica, la Scuola tratta esclusivamente le informazioni strettamente necessarie a verificare l'assolvimento degli obblighi formativi previsti dal Regolamento Didattico, senza acquisire contenuti relativi al percorso analitico.
Dati relativi all'utilizzo di strumenti digitali
Dati di accesso e utilizzo delle piattaforme didattiche e degli strumenti di comunicazione adottati dalla Scuola (es. registri elettronici, piattaforme di videoconferenza, WhatsApp, sistemi di archiviazione condivisa), nei limiti necessari alla gestione delle attività di comunicazione, formative e organizzative.
Dati sanitari (categorie particolari ex art. 9 GDPR)
Esclusivamente nei casi di richiesta di sospensione o interruzione del percorso per motivi di salute o gravidanza, la Scuola può trattare documentazione medica limitatamente alle informazioni strettamente necessarie alla gestione della richiesta. Tali dati non sono utilizzati per finalità valutative o disciplinari.
Dati relativi al percorso clinico
Nell'ambito delle attività di supervisione e formazione clinica, la comunicazione di dati identificativi dei pazienti o utenti seguiti dagli Allievi viene trattata in piena riservatezza tra il supervisore e l'Allievo e non è comunicata né gestita dalla Scuola.
I casi clinici discussi anche in formazione vengono presentati in forma anonimizzata o comunque privi di elementi idonei a consentire l'identificazione diretta o indiretta della persona interessata. Resta ferma la responsabilità dell'Allievo nel rispettare gli obblighi di riservatezza, deontologici e professionali connessi alla propria attività clinica o di tirocinio.
Eventuali registrazioni, trascrizioni, relazioni cliniche o materiali contenenti dati identificativi di pazienti o utenti non devono essere trasmessi alla Scuola, salvo specifica autorizzazione, idonea base giuridica e preventiva valutazione delle misure di protezione applicabili.
3 Origine dei dati personali
I dati personali sono raccolti prevalentemente presso l'Allievo, anche mediante moduli, comunicazioni, documentazione di iscrizione e documenti prodotti nel corso del rapporto formativo. Alcuni dati possono essere generati nell'ambito delle attività didattiche, amministrative e valutative della Scuola, oppure acquisiti, nei limiti di quanto necessario, da docenti, tutor, commissioni, enti di tirocinio, consulenti, autorità o soggetti pubblici competenti.
4 Finalità e basi giuridiche del trattamento
| Finalità | Base giuridica |
|---|---|
| Gestione dell'iscrizione e del rapporto formativo | Esecuzione del contratto (art. 6.1.b GDPR) |
| Valutazione dell'apprendimento e rilascio del Diploma | Esecuzione del contratto (art. 6.1.b GDPR) |
| Adempimenti amministrativi e contabili | Esecuzione del contratto (art. 6.1.b GDPR) · Obbligo legale (art. 6.1.c GDPR) |
| Comunicazioni al MUR e adempimenti ministeriali | Obbligo legale (art. 6.1.c GDPR) |
| Gestione della morosità e recupero crediti | Esecuzione del contratto (art. 6.1.b GDPR) · Legittimo interesse (art. 6.1.f GDPR) |
| Trattamento dati sanitari per sospensioni | Esecuzione del rapporto formativo o adempimento di obblighi applicabili, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) o c) GDPR; per i dati appartenenti a categorie particolari, consenso esplicito dell'interessato ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. a) GDPR, ove necessario, oppure altra condizione di liceità applicabile ai sensi dell'art. 9 GDPR. |
| Invio comunicazioni organizzative e didattiche | Esecuzione del contratto (art. 6.1.b GDPR) |
| Utilizzo di strumenti di comunicazione elettronica (e-mail, mailing list, piattaforme digitali e, ove necessario, sistemi di messaggistica istantanea) per comunicazioni organizzative e didattiche | Consenso esplicito dell'interessato ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. a) GDPR · Esecuzione del contratto (art. 6.1.b GDPR) |
| Inserimento in gruppi WhatsApp e mailing list | Consenso (art. 6.1.a GDPR) facoltativo e revocabile |
| Partecipazione a lezioni / supervisioni in streaming | Esecuzione del contratto (art. 6.1.b GDPR) |
| Registrazioni lezioni / supervisioni in streaming, ove strettamente necessario per finalità organizzative, didattiche o di recupero delle attività, con limitazione degli accessi e tempi di conservazione definiti | Legittimo interesse (art. 6.1.f GDPR) |
| Invio di contributi, materiali divulgativi e informativi, immagini | Consenso (art. 6.1.a GDPR) facoltativo e revocabile |
5 Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti dalla Scuola è necessario nella misura in cui tali dati siano pertinenti alla gestione del rapporto di iscrizione e formazione, all'organizzazione delle attività didattiche, alla gestione della carriera dell'Allievo, alla rilevazione della frequenza, allo svolgimento del tirocinio, alla gestione degli esami, della tesi o della prova finale, nonché all'adempimento degli obblighi normativi, ministeriali, amministrativi, fiscali, contabili e documentali cui la Scuola è soggetta.
Il mancato conferimento dei dati necessari rispetto alle predette finalità può impedire, in tutto o in parte, la corretta instaurazione o gestione del rapporto formativo, la registrazione delle attività svolte, la partecipazione a specifiche attività didattiche o di tirocinio, l'ammissione agli esami o alle prove finali, il rilascio di attestazioni, certificazioni o altra documentazione relativa alla carriera formativa.
Alcune informazioni possono essere richieste o trattate solo in relazione a specifiche esigenze organizzative, amministrative o didattiche, oppure per dare seguito a richieste formulate dall'Allievo. In tali casi, il mancato conferimento potrà comportare esclusivamente l'impossibilità per la Scuola di gestire quella specifica richiesta, attività o comunicazione, senza pregiudicare di per sé il complessivo rapporto di iscrizione e formazione.
Eventuali ulteriori informazioni comunicate spontaneamente dall'Allievo, anche mediante campi liberi o note, saranno trattate solo se pertinenti rispetto alla richiesta o alla finalità per cui sono state fornite.
6 Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene con strumenti informatici e cartacei, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione.
I dati sono trattati dal personale incaricato nell'ambito delle attività didattiche, organizzative e amministrative della Scuola, secondo procedure interne e nel rispetto delle modalità prescritte dal GDPR e degli obblighi di riservatezza.
La Scuola adotta misure organizzative e tecniche volte a ridurre i rischi di accesso non autorizzato, perdita o utilizzo improprio dei dati, tenuto conto della natura dei trattamenti e del contesto operativo.
Particolare attenzione è riservata ai dati appartenenti a categorie particolari, trattati nei limiti della stretta necessità e nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
7 Soggetti autorizzati all'accesso
I dati personali degli Allievi sono trattati da personale interno della Scuola espressamente autorizzato, nei limiti delle rispettive funzioni e per le finalità indicate nella presente Informativa. In particolare, possono accedere ai dati:
- La Direzione Accademica, per la gestione del percorso formativo e le decisioni didattiche;
- La Segreteria Didattica, per la gestione amministrativa e organizzativa;
- I Docenti e supervisori, nei limiti necessari allo svolgimento delle attività formative, valutative e di supervisione;
- Il Tutor assegnato, per il supporto alla preparazione degli elaborati e il monitoraggio del percorso;
- Le Commissioni esaminatrici, per lo svolgimento degli esami e delle valutazioni finali.
I dati possono essere comunicati a soggetti esterni esclusivamente nei casi necessari e nei limiti delle finalità sopra indicate, e in ogni caso nel rispetto delle modalità prescritte dal GDPR, tra cui:
- Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e altri enti pubblici, per adempimenti obbligatori;
- Istituti bancari, per la gestione dei pagamenti;
- Professionisti e consulenti (es. legali, fiscali), per esigenze amministrative e di tutela dei diritti della Scuola;
- Enti e strutture presso cui si svolgono i tirocini, limitatamente alle informazioni necessarie alla gestione del percorso formativo e alla verifica delle attività svolte;
- Autorità giudiziarie o amministrative, nei casi previsti dalla legge.
I dati non sono oggetto di diffusione.
8 Trasferimento dati extra-UE
I dati personali sono trattati prevalentemente all'interno dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. Tuttavia, l'utilizzo di strumenti digitali, servizi di posta elettronica, PEC, piattaforme di comunicazione e videoconferenza, sistemi di archiviazione cloud, hosting, backup, sicurezza informatica, manutenzione o assistenza tecnica può comportare, in via accessoria, il trattamento o l'accesso ai dati da parte di fornitori o sub-fornitori stabiliti in Paesi terzi.
Tali trasferimenti, ove presenti, avvengono nel rispetto degli artt. 44–49 GDPR e sono basati su decisioni di adeguatezza della Commissione europea, clausole contrattuali standard, misure supplementari ove necessarie o altri strumenti previsti dalla normativa applicabile.
Con riferimento a fornitori stabiliti negli Stati Uniti, il trasferimento potrà avvenire, ove applicabile, anche sulla base della partecipazione del fornitore all'EU-U.S. Data Privacy Framework oppure sulla base di clausole contrattuali standard e delle ulteriori garanzie richieste dalla normativa vigente.
9 Conservazione dei dati
I dati personali sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e, successivamente, per l'adempimento degli obblighi normativi, ministeriali, amministrativi, fiscali, contabili e documentali applicabili, nonché per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti della Scuola o dell'interessato.
I dati essenziali relativi alla carriera formativa dell'Allievo, al percorso svolto, agli esami, al tirocinio, all'esito finale e al titolo conseguito possono essere conservati anche successivamente alla conclusione del rapporto formativo, per finalità di documentazione, verifica del percorso, rilascio di attestazioni o certificazioni e adempimento degli obblighi connessi al riconoscimento ministeriale della Scuola.
La documentazione amministrativa, contabile e fiscale è conservata per i termini previsti dalla normativa applicabile. La documentazione organizzativa e didattica di supporto è conservata per il tempo necessario alla gestione del percorso e, successivamente, per il periodo utile alla tutela dei diritti della Scuola o dell'interessato.
Le registrazioni di lezioni o attività in streaming, ove effettuate, sono conservate per un periodo massimo di 12 mesi, salvo esigenze specifiche documentate. I dati sanitari o appartenenti a categorie particolari sono conservati per il solo tempo necessario alla gestione della specifica richiesta e, successivamente, per il periodo eventualmente necessario alla tutela dei diritti.
Al termine dei periodi di conservazione, i dati sono cancellati, anonimizzati o aggregati, salvo ulteriore conservazione richiesta dalla normativa applicabile o necessaria per la tutela di diritti.
10 Diritti dell'interessato
L'Allievo/a, in qualità di interessato, può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. 15–22 del GDPR.
- Accesso (art. 15 GDPR)
- Ottenere conferma del trattamento e copia dei dati personali trattati.
- Rettifica (art. 16 GDPR)
- Ottenere la correzione di dati inesatti o l'integrazione di dati incompleti.
- Cancellazione (art. 17 GDPR)
- Ottenere la cancellazione dei dati nei casi previsti dalla norma, fermo restando l'obbligo di conservazione per finalità di legge.
- Limitazione (art. 18 GDPR)
- Ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti.
- Portabilità (art. 20 GDPR)
- Ricevere i dati in formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, nei casi di trattamento basato su consenso o contratto.
- Opposizione (art. 21 GDPR)
- Opporsi al trattamento basato su legittimo interesse, salvo motivi legittimi prevalenti del Titolare.
Qualora il trattamento si basi sul consenso, l'interessato ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.
Per esercitare i propri diritti: info@scuoladipsicoterapiaerichfromm.it o PEC della Scuola: polopsicodinamiche@pec.it. La Scuola risponde entro 30 giorni dalla ricezione (prorogabili a 60 in caso di complessità, con comunicazione motivata).
Al fine di garantire la sicurezza dei dati, il Titolare potrà richiedere informazioni aggiuntive per verificare l'identità del richiedente.
11 Reclamo al Garante
L'Allievo/a ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione del GDPR.
Resta ferma la possibilità di contattare preventivamente il Titolare per chiarimenti o per l'esercizio dei propri diritti.
12 Data breach
In caso di violazione dei dati personali, la Scuola adotta le misure necessarie per contenere e gestire l'evento, valutandone l'impatto sui diritti e le libertà degli interessati.
Qualora la violazione comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare provvede a notificare l'evento all'Autorità Garante entro 72 ore, ai sensi dell'art. 33 GDPR.
Qualora la violazione presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, la Scuola provvede a informare senza ingiustificato ritardo gli interessati coinvolti, ai sensi dell'art. 34 GDPR.
13 Profilazione e decisioni automatizzate
La Scuola non utilizza i dati personali degli Allievi per processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, ai sensi dell'art. 22 GDPR.
14 Aggiornamenti
La presente Informativa può essere aggiornata per riflettere modifiche normative o organizzative. La versione vigente è sempre disponibile sul sito della Scuola. Gli aggiornamenti sostanziali sono comunicati via e-mail con anticipo adeguato.
15 Firma per presa visione e consenso
L'Allievo/a presta il consenso al trattamento dei suoi dati mediante la sottoscrizione dell'Application Form nella parte relativa alla Informativa Privacy.
Nel firmare l'Application Form, l'Allievo/a dichiara di avere preso visione anche della presente Informativa dettagliata pubblicata sul sito internet della Scuola; con il rilascio dei consensi espressi nell'ambito dell'Application Form, l'Allievo/a dichiara altresì di avere piena contezza e accettare le condizioni di cui alla qui estesa Informativa.
REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Allievi in formazione della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm e di SEF Srl.
Art. 1 – Ambito di applicazione e definizioni
Il presente regolamento disciplina l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, di seguito «sistemi di AI» secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1689 (di seguito «AI Act»), da parte degli allievi iscritti ai corsi di formazione in psicoterapia organizzati dalla Scuola, in ogni fase del percorso formativo: elaborazione di verifiche, relazioni cliniche, tesi finale, materiale di tirocinio e supervisione, comunicazioni con la Scuola.
Per «sistema di AI» si intende, ai sensi della normativa richiamata, un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e in grado di generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali. Rientrano in tale definizione, a titolo esemplificativo, i modelli linguistici di tipo generativo (ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot e assimilabili), gli strumenti di trascrizione e sintesi automatica e i sistemi di correzione o valutazione automatizzata.
Art. 2 – Quadro normativo di riferimento
Il presente regolamento tiene conto della seguente normativa e prassi, allo stato vigente e in evoluzione: il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), la cui applicazione è scaglionata nel tempo (divieti sulle pratiche vietate in vigore dal 2 febbraio 2025; obblighi sui modelli di AI per finalità generali dal 2 agosto 2025; obblighi sui sistemi ad alto rischio, tra cui quelli relativi all'accesso e alla valutazione nell'istruzione e formazione professionale ex Allegato III, punto 3, in vigore progressivamente dal 2 agosto 2026); il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con particolare riferimento al trattamento delle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, tra cui i dati relativi alla salute e i dati psicoterapeutici; il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018; i provvedimenti e i documenti di indirizzo del Garante per la protezione dei dati personali in materia di intelligenza artificiale generativa; la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, di cui si raccomanda verifica dei decreti attuativi via via emanati; il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, con particolare riguardo alle disposizioni in tema di segreto professionale e trattamento dei dati dell'utenza; l'articolo 622 del Codice penale in tema di rivelazione di segreto professionale.
La Scuola si riserva di aggiornare il presente regolamento in relazione all'evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale.
Art. 3 – Principi generali
L'utilizzo di sistemi di AI da parte dell'allievo è ammesso quale strumento di supporto allo studio e alla formazione e non può in alcun caso sostituire il giudizio clinico, la responsabilità professionale e il pensiero critico che caratterizzano la formazione dello psicoterapeuta. L'allievo resta in ogni caso l'unico responsabile dei contenuti che presenta alla Scuola, indipendentemente dagli strumenti utilizzati per produrli.
Art. 4 – Uso consentito nell'attività didattica
È consentito l'utilizzo di sistemi di AI generativa per: ricerca e orientamento bibliografico, da verificare sempre sulle fonti primarie stante la nota tendenza di tali sistemi a generare riferimenti inesistenti o inesatti; supporto alla revisione linguistica e formale di elaborati, tesi e relazioni; supporto organizzativo nella strutturazione di appunti e schemi di studio non contenenti dati clinici. Resta escluso l'utilizzo di sistemi di AI per la redazione integrale e sostitutiva di elaborati, tesi o prove valutative presentati come frutto del lavoro personale dell'allievo.
Art. 5 – Obbligo di dichiarazione
L'allievo che utilizzi sistemi di AI generativa nella predisposizione di elaborati sottoposti a valutazione (tesine, relazioni cliniche in forma anonimizzata, tesi finale) è tenuto a darne atto in apposita nota, indicando lo strumento utilizzato e la finalità dell'utilizzo. L'omessa dichiarazione, laddove l'uso di AI risulti accertato, è equiparata a condotta contraria al regolamento didattico e alle norme in materia di correttezza accademica.
Art. 6 – Materiale clinico e dati dei pazienti: divieti e cautele
Il presente articolo disciplina il punto di maggiore criticità nell'utilizzo dell'AI da parte dell'allievo in formazione, in ragione della natura di dato appartenente a categoria particolare ex articolo 9 GDPR che caratterizza qualunque informazione relativa a pazienti o utenti incontrati nel percorso di tirocinio e supervisione.
È fatto divieto assoluto di inserire in sistemi di AI generativa non espressamente autorizzati dalla Scuola ai sensi del successivo articolo 8, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, dati identificativi o indirettamente identificabili di pazienti, clienti o utenti, ivi compresi nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, professione, dettagli biografici distintivi, registrazioni audio o video di sedute, trascrizioni letterali di colloqui clinici.
La sola sostituzione del nome del paziente con iniziali o nomi di fantasia non è sufficiente a escludere l'identificabilità, qualora permangano nel testo altri elementi (contesto familiare, professionale, territoriale, eventi specifici) che rendano il soggetto riconoscibile, anche indirettamente, alla luce dell'insieme delle informazioni disponibili. L'allievo è tenuto a un'anonimizzazione sostanziale e non meramente nominale del materiale clinico prima di qualunque elaborazione che coinvolga, anche solo parzialmente, uno strumento di AI.
Resta in ogni caso fatto divieto di caricare, incollare o trasmettere a sistemi di AI di terze parti materiale audio, video o trascrizioni integrali di sedute, ancorché anonimizzate, per finalità di sintesi, trascrizione automatica o analisi, salvo che lo strumento utilizzato sia stato specificamente valutato e autorizzato dalla Scuola quale titolare o responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR, con relativo accordo di trattamento dati (DPA) che escluda l'utilizzo dei contenuti caricati per l'addestramento di modelli di terzi.
La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce, oltre a un possibile illecito in materia di protezione dei dati personali a carico della Scuola quale titolare del trattamento, una violazione del segreto professionale rilevante anche ai fini disciplinari interni e, nei casi più gravi, ai sensi dell'articolo 622 del Codice penale.
Art. 7 – Materiale portato in supervisione e in gruppi di studio
Le medesime cautele di cui all'articolo 6 si applicano al materiale clinico condotto dall'allievo in sede di supervisione individuale o di gruppo, ivi compresi i resoconti scritti predisposti in vista degli incontri. L'eventuale utilizzo di sistemi di AI per la strutturazione formale del resoconto è ammesso esclusivamente su materiale già integralmente anonimizzato secondo i criteri di cui all'articolo 6.
Art. 8 – Strumenti autorizzati e procedura di approvazione
L'elenco degli strumenti di AI di cui è verificata la conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, e conseguentemente autorizzabili anche per l'elaborazione di materiale pseudonimizzato in contesti definiti, è reso disponibile e aggiornato dalla Direzione della Scuola, sentito il Responsabile della protezione dei dati ove nominato. L'allievo che intenda utilizzare uno strumento non incluso in tale elenco per finalità che coinvolgano, anche indirettamente, materiale riconducibile all'attività clinica deve richiedere preventiva autorizzazione scritta alla Direzione.
Art. 9 – Sistemi di AI impiegati dalla Scuola nella valutazione degli allievi
Qualora la Scuola faccia uso, in futuro, di sistemi di AI a supporto di processi di selezione, valutazione o attribuzione di crediti formativi agli allievi, tali sistemi ricadrebbero nella categoria dei sistemi ad alto rischio ai sensi dell'Allegato III, punto 3, dell'AI Act, in quanto destinati a determinare l'accesso, l'ammissione o la valutazione dei risultati dell'apprendimento in contesti di istruzione e formazione professionale. In tale ipotesi la Scuola garantisce comunque una supervisione umana significativa e non delegata alla sola AI su ogni decisione che produca effetti sulla carriera formativa dell'allievo, in coerenza con l'articolo 14 dell'AI Act e con il divieto di decisioni basate unicamente su trattamento automatizzato di cui all'articolo 22 GDPR.
Art. 10 – Regime sanzionatorio
Le violazioni del presente regolamento sono valutate dalla Direzione della Scuola nell'ambito del procedimento disciplinare previsto dal regolamento didattico e possono condurre, in relazione alla gravità della condotta e in particolare nei casi di violazione della riservatezza dei dati dei pazienti, fino alla sospensione o all'esclusione dal percorso formativo, fatte salve le autonome responsabilità di natura civile, penale, deontologica e disciplinare ordinistica dell'allievo.
Art. 11 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al regolamento didattico della Scuola, al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di intelligenza artificiale.
REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Docenti, supervisori, didatti e training analysts della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm e di SEF Srl. Prato e Padova.
Art. 1 – Ambito di applicazione e definizioni
Il presente regolamento disciplina l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, di seguito «sistemi di AI» secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1689 (di seguito «AI Act»), da parte dei docenti, dei supervisori clinici e dei training analyst che collaborano con la Scuola, in relazione alle attività di didattica, valutazione degli allievi, supervisione clinica e analisi personale svolte nell'ambito del percorso formativo.
Per «sistema di AI» si intende, ai sensi della normativa richiamata, un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e in grado di generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali. Rientrano in tale definizione, a titolo esemplificativo, i modelli linguistici di tipo generativo (ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot e assimilabili), gli strumenti di trascrizione e sintesi automatica e i sistemi di correzione o valutazione automatizzata.
Art. 2 – Quadro normativo di riferimento
Il presente regolamento tiene conto della seguente normativa e prassi, allo stato vigente e in evoluzione: il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), la cui applicazione è scaglionata nel tempo (divieti sulle pratiche vietate in vigore dal 2 febbraio 2025; obblighi sui modelli di AI per finalità generali dal 2 agosto 2025; obblighi sui sistemi ad alto rischio, tra cui quelli relativi all'accesso e alla valutazione nell'istruzione e formazione professionale ex Allegato III, punto 3, in vigore progressivamente dal 2 agosto 2026); il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con particolare riferimento al trattamento delle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, tra cui i dati relativi alla salute e i dati psicoterapeutici; il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018; i provvedimenti e i documenti di indirizzo del Garante per la protezione dei dati personali in materia di intelligenza artificiale generativa; la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, di cui si raccomanda verifica dei decreti attuativi via via emanati; il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, con particolare riguardo alle disposizioni in tema di segreto professionale, supervisione e trattamento dei dati dell'utenza; l'articolo 622 del Codice penale in tema di rivelazione di segreto professionale.
La Scuola si riserva di aggiornare il presente regolamento in relazione all'evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale.
Art. 3 – Principi generali
Il ricorso a sistemi di AI da parte del corpo docente è ammesso quale strumento di supporto e non può sostituire il giudizio clinico e didattico personale, in particolare nelle attività di valutazione degli allievi e nella conduzione della supervisione e dell'analisi di training, che restano per loro natura fondate sulla relazione diretta e sulla responsabilità professionale del docente e dell'analista.
Art. 4 – Uso consentito nell'attività didattica e organizzativa
È consentito l'utilizzo di sistemi di AI generativa per: predisposizione di materiali didattici, slide e dispense, con bibliografie da verificare sempre sulle fonti primarie; supporto alla redazione di comunicazioni amministrative e organizzative con la Scuola e con gli allievi; supporto linguistico e formale nella stesura di documenti non contenenti dati clinici. Resta escluso l'utilizzo di sistemi di AI per la formulazione autonoma di giudizi valutativi sugli allievi non sottoposti a verifica e assunzione di responsabilità diretta da parte del docente.
Art. 5 – Valutazione degli allievi e correzione automatizzata
L'eventuale utilizzo di strumenti di AI a supporto della correzione di elaborati o della formulazione di feedback agli allievi è ammesso esclusivamente come ausilio preliminare, fermo restando che il giudizio valutativo finale deve essere sempre formulato e assunto personalmente dal docente. È fatto divieto di produrre valutazioni, pareri di idoneità o giudizi di ammissione fondati unicamente sull'output di un sistema di AI, anche in ragione del divieto di decisioni basate unicamente su trattamento automatizzato che producano effetti significativi sulla persona di cui all'articolo 22 GDPR, e della qualificazione di tali sistemi, ove utilizzati dalla Scuola in via sistematica, quali sistemi ad alto rischio ai sensi dell'Allegato III, punto 3, dell'AI Act.
Art. 6 – Materiale clinico ricevuto in supervisione: divieti e cautele
Il docente e il supervisore ricevono, nello svolgimento della propria funzione, materiale clinico relativo a pazienti degli allievi (resoconti di sedute, casi clinici, materiale di tirocinio) e sono pertanto, al pari della Scuola e degli allievi stessi, tenuti al pieno rispetto della disciplina in materia di categorie particolari di dati personali ex articolo 9 GDPR e del segreto professionale.
È fatto divieto assoluto di inserire in sistemi di AI generativa non espressamente autorizzati dalla Scuola dati identificativi o indirettamente identificabili di pazienti, ivi compresi registrazioni audio o video di sedute, trascrizioni letterali di colloqui clinici e materiale che, pur privato del nominativo, consenta l'identificazione indiretta del paziente attraverso altri elementi distintivi (contesto familiare, professionale, territoriale, eventi specifici).
Il divieto si estende all'utilizzo di sistemi di AI per la trascrizione, sintesi o analisi automatica di materiale clinico portato dagli allievi in supervisione, anche laddove l'iniziativa provenga dal docente e non dall'allievo, salvo che lo strumento utilizzato sia stato specificamente valutato e autorizzato dalla Scuola secondo la procedura di cui all'articolo 8, con relativo accordo di trattamento dati che escluda l'utilizzo dei contenuti caricati per l'addestramento di modelli di terzi.
Qualora il docente intenda utilizzare casi clinici a fini didattici generali (dispense, esempi in aula, pubblicazioni), l'elaborazione mediante sistemi di AI è ammessa solo su materiale già integralmente anonimizzato secondo un criterio sostanziale e non meramente nominale, che tenga conto del rischio di re-identificazione indiretta.
La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce, oltre a un possibile illecito in materia di protezione dei dati personali, una violazione del segreto professionale rilevante anche ai fini disciplinari interni e, nei casi più gravi, ai sensi dell'articolo 622 del Codice penale.
Art. 7 – Analisi personale e training analysis
Il materiale emerso nell'ambito dell'analisi personale o della training analysis degli allievi gode di un livello di tutela rafforzato, in ragione della natura strettamente personale del rapporto. È fatto divieto assoluto al training analyst di utilizzare sistemi di AI, in qualsiasi forma e per qualsiasi finalità, anche organizzativa o di supporto alla memoria clinica, in relazione a contenuti emersi nel corso delle sedute di analisi personale degli Allievi, salvo che per motivazioni di ordine inerente alla ricerca scientifica in psicoterapia, con le dovute procedure di anonimizzazione e di irrintracciabilità dei dati degli Allievi e dei pazienti supervisionati.
Art. 8 – Strumenti autorizzati e procedura di approvazione
L'elenco degli strumenti di AI di cui è verificata la conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, e conseguentemente autorizzabili anche per l'elaborazione di materiale pseudonimizzato in contesti definiti, è reso disponibile e aggiornato dalla Direzione della Scuola, sentito il Responsabile della protezione dei dati ove nominato. Il docente che intenda utilizzare uno strumento non incluso in tale elenco per finalità che coinvolgano, anche indirettamente, materiale riconducibile all'attività clinica o valutativa deve richiedere preventiva autorizzazione scritta alla Direzione.
Art. 9 – Ruolo del docente nel trattamento dei dati
Il docente che utilizzi, nell'ambito della propria attività per la Scuola, strumenti di AI di propria titolarità o comunque non forniti dalla Scuola, è tenuto a darne comunicazione alla Direzione, che valuta l'eventuale qualificazione del docente quale autonomo titolare o responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 4, 24 e 28 GDPR, con le connesse responsabilità.
Art. 10 – Regime sanzionatorio e responsabilità
Le violazioni del presente regolamento sono valutate dalla Direzione della Scuola e possono comportare, in relazione alla gravità della condotta, la sospensione o la revoca dell'incarico di docenza, supervisione o training analysis, fatte salve le autonome responsabilità di natura civile, penale, deontologica e disciplinare ordinistica del docente, ivi compresa la rilevanza ai sensi dell'articolo 622 del Codice penale in tema di rivelazione di segreto professionale.
Art. 11 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al regolamento didattico della Scuola, al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di intelligenza artificiale.
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